(massima n. 1)
In tema di misure cautelari emesse ex art. 27 cod. proc. pen., il giudice competente ben può motivare "per relationem" con riferimento all'ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, purchè la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento, che deve dar conto, in motivazione, della predetta congruità.