(massima n. 1)
L'art. 731 c.p. (che sanziona penalmente la condotta di chi, investito di autoritā o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare), reso applicabile a suo tempo, per effetto dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, anche al caso in cui l'omissione avesse ad oggetto l'istruzione da impartirsi fino al conseguimento del diploma di licenza media di primo grado, non č ora pių suscettibile di tale applicazione, dovendosi ritenere abrogato il suddetto art. 8 in base all'allegato I, punto 52, del D.L.vo 13 dicembre 2010 n. 212 (recante Abrogazione di disposizioni legislative statali a norma dell'art. 14, comma 14 quater, della legge 28 novembre 2005 n. 246), e non essendo prevista la sua applicazione, nč altra autonoma sanzione penale, dalle altre disposizioni normative che hanno esteso l'obbligo scolastico fino ad un certo grado dell'istruzione post-elementare.