(massima n. 1)
L'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media inferiore non configura la contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen., in quanto secondo la normativa vigente a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n.1859, ad opera del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n.212, tale obbligo permane limitatamente all'istruzione elementare.