(massima n. 1)
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato, idoneo a giustificare una diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivatene — art. 1227, richiamato dall'art. 2056 c.c. — occorre distinguere l'ipotesi della provocazione da quella dell'azione aggressiva. La prima è irrilevante ai fini indicati, non potendo il comportamento del provocatore essere considerato causa mediata del danno a lui successivamente cagionato dal provocato. Invece, il fatto dell'aggressore danneggiato si pone rispetto all'evento dannoso in rapporto di causalità efficiente, come fattore concorrente alla sua produzione, ed è, perciò, valutabile ai fini di una ragionevole diminuzione del risarcimento.