(massima n. 1)
Poiché, nei confronti del danneggiato, tutti coloro che concorsero alla produzione dell'evento dannoso sono tenuti solidalmente al risarcimento, la questione del concorso di colpa del genitore del minore, danneggiato per fatto illecito, non ha alcuna rilevanza, quando il genitore agisca in giudizio, non per far valere un diritto proprio al risarcimento, ma il diritto del figlio minore, che detto risarcimento ha diritto ad ottenere integralmente da ciascuno degli autori dei vari comportamenti illeciti che concorsero alla produzione dell'evento.