(massima n. 1)
Il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile. (Fattispecie relativa al furto di un'autovettura lasciata all'interno di un cortile, liberamente accessibile, di un'abitazione).