(massima n. 1)
In tema di furto aggravato da destrezza, qualora questa sia correlata all'approfittamento di una situazione di distrazione della vittima, occorre verificare, sotto un primo profilo, se la stessa possa essere considerata il prodotto di una ordinaria attitudine di ciascuno ad attirare o allontanare l'attenzione altrui da un oggetto ovvero se possa essere ricondotta ad una condotta dell'agente caratterizzata da non comune abilità e, quindi, da “destrezza”; sotto un altro profilo, se, in costanza della distrazione della vittima, l'agente, nell'approfittarne, si sia limitato ad utilizzare un'attitudine naturalmente riferibile a ciascuno oppure se, anche in questo caso, abbia tenuto una condotta avente la suddetta caratterizzazione di particolare abilità, prontezza fisica, sveltezza e, quindi, ancora una volta, di “destrezza”. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito con la quale era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante sulla base della sola considerazione che l'agente aveva operato il furto approfittando di un momento di distrazione della vittima, laddove sarebbe stato necessario specificare se si fosse trattato di un semplice approfittamento di detta distrazione o se fossero state invece adottate modalità specifiche denotanti destrezza, intesa come abilità fuori dell'ordinario).