(massima n. 1)
Non sussiste alcun rapporto riconducibile all'ambito di operativitą dell'art. 15 cod. pen. tra il reato di cui all'art. 615 ter cod. pen., che sanziona l'accesso abusivo ad un sistema informatico, e quello di cui all'art. 167 D.Lgs. n. 167 del 2003, concernente l'illecito trattamento di dati personali, in quanto costituiscono fattispecie differenti per condotte finalistiche e attivitą materiali che escludono la sussistenza di una relazione di omogeneitą idonea a ricondurle "ad unum" nella figura del reato speciale, ex art. 15 cod. pen.