(massima n. 1)
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona (nella specie, "stalking"), č ammesso il ricorso per cassazione della persona offesa avverso l'ordinanza con cui si dispone la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva in atto, al fine di far valere la violazione del disposto di cui all'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen. e la mancata declaratoria di inammissibilitą dell'istanza di modifica cautelare di cui sia stata omessa la notifica. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, invece, non possono ritenersi esperibili dalla persona offesa i rimedi del ricorso "per saltum", le cui ipotesi sono tassativamente previste, e dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., quest'ultimo riservato espressamente alle parti processuali ivi indicate).