(massima n. 1)
La pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela va disposta, in ordine al reato di cui all'art. 600-quater cod. pen., anche nel caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'art. 600-septies2 cod. pen. deroga alla regola generale di cui all'art. 445 cod. proc. pen.).