(massima n. 1)
Il reato di riduzione in schiavitł (art. 600 cod. pen.), se aggravato ai sensi dell'art. 602 ter, comma primo, lett. a), e lett. b), cod. pen., per essere i fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione di persona minore, assorbe quello di prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis, comma primo, n. 2, cod. pen.