(massima n. 1)
L'applicabilitą della scriminante di cui all'art. 598, comma primo, cod. pen., presuppone che le espressioni offensive concernono, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autoritą giudiziaria. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la ricorrenza della scriminante in relazione a frasi calunniose pronunziate dall'imputato all'indirizzo del P.M. in udienza, senza alcun collegamento con specifiche argomentazioni difensive).