(massima n. 1)
In tema di diffamazione, il divieto di "exceptio veritatis", alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 596, comma primo, cod. pen., non può trovare applicazione qualora l'autore del fatto incriminato abbia agito nell'esercizio di un diritto, ex art. 51 cod. pen. e, quindi, in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica. (In applicazione di questo principio la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di appello ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 595 cod. pen. per avere esposto ad alcuni superiori della parte lesa, carabiniere, che quest'ultimo non gli aveva pagato alcuni lavori edilizi eseguiti nella sua abitazione, avendo ravvisato, nelle modalità di esposizione dei fatti, le caratteristiche della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen.).