(massima n. 1)
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha ritenuto configurabile la concorrente responsabilitą dell'imputato, titolare dell'impresa, che, a conoscenza dei lavori da eseguire, aveva noleggiato un mezzo inadeguato).