(massima n. 1)
La disciplina di cui all'art. 586 cod. pen. č incompatibile con il riconoscimento della responsabilitā a titolo di concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., in quanto la morte della vittima, nel primo caso, non č voluta da alcuno dei compartecipi all'azione delittuosa principale, nel secondo č invece voluta, con dolo diretto o indiretto, da taluno dei concorrenti ed č causalmente legata al delitto base programmato da tutti i correi. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 586 cod. pen. e ritenuto sussistenti i presupposti del concorso anomalo nei confronti di taluni degli imputati, che avevano partecipato ad una azione intimidatoria e violenta in danno della persona offesa, nel corso della quale altro imputato aveva fatto fuoco e ucciso la vittima, utilizzando un'arma che deteneva all'insaputa dei correi).