(massima n. 1)
L’eccezione di prescrizione presuntiva e quella di prescrizione estintiva non sono reciprocamente fungibili, né rappresentano espressione di un'attività difensiva sostanzialmente unitaria, configurando, la prima, una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte, la seconda, una difesa volta a determinare l’estinzione dell’avverso diritto che, ove proposta, non impone al debitore alcun onere di specificazione del tipo legale e di durata, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio “iura novit curia”. Per altro verso, se l’invocazione dell’una non è estensibile all’altra, imponendosi una formulazione distinta per ciascuna di esse, cionondimeno, qualora sia formulata genericamente un'eccezione di prescrizione, senza che il tempo per quella estintiva sia decorso, il giudice del merito può esaminare quella presuntiva, malgrado la logica incompatibilità con la prima, desumendone l’implicita proposizione dalla proposizione della difesa in mancanza di maturazione della prescrizione estintiva e dalla comparsa conclusionale, in cui la parte invochi le norme sulla prescrizione presuntiva.