(massima n. 1)
Nelle società di persone, e, in particolare, nella società in accomandita semplice, non sussiste, in caso di azzeramento del capitale per perdite, alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società, fermo restando, però, che, riportate a nuovo le perdite, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai sensi dell’art. 2303 c.c., deve essere operato sul patrimonio effettivo della società e, dunque, ripianando integralmente le perdite subìte nell’esercizio precedente.