(massima n. 1)
Integra il reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, previsto dall'art. 482 cod. pen., la condotta di colui che apponga una firma falsa ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'art.76, comma terzo, d.P.R. 28 dicembre, n.445, equipara alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, in quanto tali dirette a far fede sino a querela di falso.