(massima n. 1)
In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. Ne consegue che la natura di atto pubblico di fede privilegiato necessita del concorso di un duplice requisito: a) la provenienza da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della p.a. ad attribuire all'atto pubblica fede; b) l'attestazione del p.u. di veritą circa i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura fidefaciente di una concessione edilizia priva dell'attestazione del p.u. di fatti giuridicamente rilevanti avvenuti alla sua presenza).