(massima n. 1)
Alla circostanza aggravante di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 152/1991, conv. con modif. in legge n. 203/1991, che si articola nella duplice ipotesi dell'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e dell'avere agito al fine di agevolare l'attivitą delle associazioni previste dallo stesso articolo, deve riconoscersi carattere oggettivo, quanto alla prima di dette ipotesi, e carattere soggettivo, quanto alla seconda.