(massima n. 1)
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7, D.L. 13 Maggio 1991 n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, č configurabile con riferimento alla condotta del partecipe di un'associazione per delinquere "semplice" che svolga una funzione strumentale ed agevolatrice a vantaggio di un'associazione per delinquere di tipo mafioso. (Fattispecie in cui la circostanza aggravante č stata applicata al partecipe di un gruppo organizzato, che, in esecuzione di un condiviso programma criminoso finalizzato alla commissione di una pluralitā di delitti connessi all'esercizio abusivo di attivitā di giochi e scommesse, agendo sotto le direttive di personaggio di vertice di un'associazione mafiosa ed avvalendosi della forza intimidatrice scaturente dal sodalizio criminoso collegato, perseguiva lo scopo di consentire alla cosca di infiltrarsi in maniera determinate nel settore dei giochi e delle scommesse on line).