(massima n. 1)
In relazione al reato di associazione per delinquere "comune" di cui all'art. 416 cod. pen., l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159 č ipotizzabile esclusivamente sotto lo specifico profilo della finalitā di agevolare l'attivitā di un'associazione mafiosa e non dell'utilizzo del metodo mafioso, dovendosi necessariamente configurare, nella seconda ipotesi, il diverso reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.