(massima n. 1)
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 Maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalitā di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attivitā dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, č configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso.