(massima n. 1)
Mentre il concorso di colpa del creditore, previsto dal primo comma dell'art. 1227 c.c., può essere rilevato anche d'ufficio, nella diversa ipotesi dell'esimente contemplata dal secondo comma della stessa norma, il giudice è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia stata un'espressa istanza del debitore, in quanto in questo secondo caso la dedotta colpa del creditore costituisce inosservanza di un autonomo dovere giuridico posto dalla legge a suo carico, e la richiesta del debitore integra gli estremi di un'eccezione in senso sostanziale con cui viene fatto valere un controdiritto per paralizzare l'azione del creditore.