(massima n. 1)
In tema di contratto di agenzia, l'esercizio, da parte del preponente, della facoltā di recedere "ad nutum" dal rapporto, salvo il dovere del preavviso, non costituisce inadempimento contrattuale ma legittima esplicazione di un diritto potestativo, dal cui esercizio, pertanto, non deriva, di per sé, all'agente alcun danno risarcibile, atteso che il risarcimento del danno cui fa riferimento l'art. 1751, comma 4, c.c. č quello che si correla ad eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale.