(massima n. 1)
Il cappellano del carcere riveste la qualitą di incaricato di pubblico servizio, avuto riguardo ai compiti assegnatigli per legge, funzionali all'interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'attivitą svolta dal cappellano del carcere trova il suo fondamento nell'art. 15 dell' ord. pen. che prevede che il trattamento del condannato e dell'internato sia svolto avvalendosi anche della religione e, a tal fine, contempla il servizio di assistenza cattolica all'interno della struttura penitenziaria con compito di organizzare e presiedere alle pratiche di culto, istruzione e assistenza dei detenuti).