(massima n. 1)
Integra il reato di estorsione la condotta dell'aggiudicatario provvisorio, unico concorrente nella procedura di esecuzione immobiliare - cui ha partecipato "per persona da nominare"- consistita nel farsi consegnare dal debitore esecutato una somma di denaro in cambio della rinuncia al versamento del prezzo della aggiudicazione finale, in quanto il debitore, subendo gli effetti della minaccia della prosecuzione della procedura esecutiva con perdita definitiva del bene, è coartato al versamento di una somma non dovuta. (In motivazione la S.C. ha precisato che una tale rinuncia non può costituire oggetto di lecita contrattazione tra le parti, riconducibile all'esercizio di autonomia negoziale, essendo un accordo "contra ius" per illiceità della causa, stante lo sviamento della finalità tipica del procedimento di vendita e la contrarietà a norme imperative, quali gli artt. 41, comma secondo, Cost, che prevede l'utilità sociale quale limite all'autonomia negoziale e 111 Cost., che sancisce l'interesse dello Stato alla celere definizione dei procedimenti giudiziari).