(massima n. 1)
Ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349, comma secondo, cod. pen. nei confronti di colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall'agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode; tuttavia è onere di quest'ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell'accaduto l'autorità.