(massima n. 1)
La comunicazione del datore di lavoro di collocamento a riposo del dipendente, in forza di clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto lavorativo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di etą, non integra un'ipotesi di licenziamento, ma esprime solo la volontą datoriale di avvalersi di un meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale, sicché, in siffatta ipotesi, non compete al lavoratore il diritto all'indennitą sostitutiva del preavviso, in assenza delle finalitą sottese all'art. 2118 c.c..