(massima n. 1)
Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), è configurabile anche in presenza di una condotta ingannevole del soggetto investito di qualifica pubblicistica nei confronti del privato, quando essa sia finalizzata alla falsa rappresentazione non della doverosità della promessa o della dazione (nella quale ipotesi potrebbe configurarsi il reato di truffa), ma a quella dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto perché il privato possa convincersi della convenienza per lui di addivenire a detta promessa o dazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che desse luogo alla configurabilità del reato di truffa aggravata anziché di quella del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità il fatto che il pubblico ufficiale, appartenente alla guardia di Finanza, avesse prospettato al privato l'avvenuta rilevazione di una grave infrazione fiscale, in realtà inesistente).