(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di addestramento ad attivitā con finalitā di terrorismo (art.270 quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalitā, č comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attivitā di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile in sede cautelare il reato di cui all'art. 270 quinquies cod. pen. sulla base di molteplici indici fattuali concreti, tra i quali il possesso da parte dell'imputato di video ed immagini riconducibili alla propaganda terroristica per lo Stato islamico o illustrativi di tecniche per la preparazione di un ordigno, scaricati con elevata frequenza nell'arco di un significativo periodo di tempo, nonché l'avere in rubrica telefonica un'utenza collegata ad altra in uso a soggetto poi arrestato per detenzione di armi ed esplosivi).