(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art.168, comma quarto, cod.pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art.164, comma secondo,n.1, cod.pen., in favore dell'imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, anche ove, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di "estinzione della pena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 dell'Ord. pen., a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato medesimo era stato ammesso.(In motivazione la suprema Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione di ogni "effetto penale" della condanna non può eliminare il vizio genetico che ha determinato la concessione del beneficio).