(massima n. 1)
L'obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale costituisce — al pari dell'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ed aquiliana — un debito non di valuta ma di valore, sicché, anche in sede di liquidazione equitativa dei danni predetti, deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore alleghi o dimostri il danno maggiore ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c. (danni nelle obbligazioni pecuniarie); su tale somma rivalutata decorrono gli interessi atteso che la rivalutazione e gli interessi (sulla somma rivalutata) adempiono funzioni diverse — poiché mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima dell'evento pregiudizievole, i secondi hanno natura compensativa — e sono quindi, giuridicamente compatibili.