(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissione dell'oblazione speciale prevista dall'art. 162 bis cod. pen., non è richiesto che la recidiva reiterata sia stata giudizialmente dichiarata, essendo sufficiente l'oggettiva sussistenza dello "status" di recidiva, né il giudice può escludere la causa ostativa, valutando la scarsa consistenza dei precedenti penali, se oggettivamente sussistenti.