(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, il principio secondo cui l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d'ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza, o meno, dei fatti, poiché, in tal caso, il giudicato ha valenza non già di regola di diritto cui conformarsi bensì solo in relazione a valutazioni di stretto merito. (Nella specie, riguardante la domanda di un concessionario di beni demaniali, a titolo di manutenzione nel possesso, spiegata contro committente ed appaltatrice dell'esecuzione di lavori con effetti sull'area di demanio, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della produzione della sentenza definitiva con cui il giudice amministrativo aveva dichiarato l'illegittimità dell'annullamento in autotutela dei titoli abilitativi edilizi, osservando che l'elemento soggettivo sotteso alla domanda non era escluso dai suddetti titoli).