(massima n. 1)
In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso di istanza di condannato ultrasettantenne con problemi di salute, il tribunale č tenuto a motivare specificamente sulla compatibilitā del mantenimento in carcere con la tutela del diritto alla salute, la funzione rieducativa della pena e il senso di umanitā, incidendo inevitabilmente l'etā del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen. in relazione ai principi costituzionali di riferimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare o di differimento della pena di un soggetto di settantacinque anni, gravemente cardiopatico, cieco ad un occhio e non in condizioni di camminare).