(massima n. 1)
Il delitto previsto dall'art.12 "quinquies" della legge n.356 del 1992 richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non č sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolaritā o disponibilitā di denaro, beni o altre utilitā. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di assoluzione dell'intestatario fittizio dei beni, ritenendo insufficiente la prova della sua consapevolezza circa l'appartenenza del titolare effettivo ad un sodalizio criminoso e della conseguente finalitā di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale).