(massima n. 1)
Affinché si possa configurare il concorso morale nel reato occorre che vi sia prova di un comportamento esteriore qualificabile come contributo alla commissione del reato, nel senso che esso abbia fatto sorgere il proposito criminoso altrui o che lo abbia rafforzato, ovvero ancora che abbia agevolato l'azione illecita, materialmente posta in essere da altri.