(massima n. 1)
Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, operato sull'ipotesi di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.).