(massima n. 1)
Il principio di cui all'art 1102 c.c. sull'uso della cosa comune consentito al partecipante non č applicabile ai rapporti tra proprietā individuali (e loro accessori) e beni condominiali finitimi, che sono disciplinati dalle norme attinenti alle distanze legali ed alle servitų prediali, ossia da quelle che regolano i rapporti tra proprietā contigue od asservite e che non contraddicono alla particolare normativa della comunione.