Cassazione civileSez. VI-5ordinanza n. 9225del 10 aprile 2017
(1 massima)
(massima n. 1)
L’atto d’impugnazione notificato al solo chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 521 c.c..