(massima n. 1)
La fattispecie criminosa di cui all'art. 100 del Testo unico delle leggi elettorali n. 361 del 1957 (formazione di liste false di elettori o candidati e di altri atti destinati alle operazioni elettorali) si pone, a ragione dell'enunciata caratteristica dell'atto oggetto del falso, in rapporto di specialitā con le fattispecie di relative alla falsitā previste nel codice penale; non č pertanto ammissibile alcun concorso formale tra detto reato ed il reato di falso ideologico ex art. 479 c.p. in relazione alla condotta di un cancelliere che abbia falsamente attestato l'autenticitā delle firme degli elettori nella presentazione della lista dei candidati, in quanto tale falsa autenticazione comporta la falsitā della lista elettorale, punita dal citato art. 100 del Testo unico in materia elettorale.