(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento della responsabilitā per fatto colposo, č sempre necessario individuare la regola cautelare, preesistente alla condotta, che ne idrica le corrette modalitā di svolgimento, non potendo il giudice limitarsi a fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza senza indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso che tali regole cautelari imponevano di adottare. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilitā per omicidio colposo di un medico per il decesso di un paziente a seguito di un intervento chirurgico, ritenendo imprudente e/o imperita la manovra chirurgica attuata senza, tuttavia, indicare le modalitā di condotta che prudenza e perizia prescrivevano di adottare nella fattispecie).