(massima n. 1)
La circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltā, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., č di natura soggettiva ed č caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalitā causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che la sussistenza di tale atteggiamento interiore deve essere accertata alla stregua delle modalitā della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo).