(massima n. 1)
In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalitą tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, č necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'abnormitą della condotta di due lavoratori che erano deceduti, per mancanza di ossigeno, all'interno di una cisterna in cui si erano calati per svolgere le proprie mansioni, ma senza attendere l'arrivo del responsabile della manutenzione e senza utilizzare dispositivi di protezione).