(massima n. 1)
In tema di nesso di causalità in delitti colposi, qualora siano state poste in essere, in successione temporale tra loro, condotte colpose da parte di soggetti diversi, ciascuno dei quali investito di autonoma posizione di garanzia, l'evento non può essere causalmente ricondotto anche alla prima di tali condotte quando la seconda sia stata, da sola, determinante. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che, in un caso in cui si era verificato il decesso di un paziente a causa della mancata, previa rilevazione di condizioni che avrebbero dovuto imporre particolari modalità nella sottoposizione del medesimo ad anestesia, in vista di un intervento operatorio, aveva ritenuto responsabile dell'evento anche il primo dei due anestesisti dai quali il paziente era stato visitato, senza considerare che il secondo, pur reso edotto delle valutazioni operate dal collega, aveva proceduto ad una nuova e completa visita, incorrendo nello stesso errore nel quale era incorso il primo).