(massima n. 1)
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito, ai fini dell'applicabilitą della pił lunga prescrizione eventualmente prevista dalla legge penale, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, prima parte, c.c., deve operarsi un raffronto tra il fatto illecito dedotto in giudizio ed il fatto-reato, escludendo dal raffronto l'interesse protetto, in quanto la norma citata postula la coincidenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del fatto su cui č fondata la pretesa risarcitoria con quelli del reato di cui si invoca la prescrizione pił lunga, ma non anche la necessaria coincidenza dell'evento di danno che integra l'illecito civile con l'interesse protetto dalla norma penale.