(massima n. 1)
In materia di illecito civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza. (Principio applicato dalla S.C. con riferimento alla pretesa risarcitoria azionata dalla vittima di una violenza sessuale perpetrata a suo carico all'età di nove anni, della quale, però, ella aveva acquisito consapevolezza solo quando, raggiunta l'età adulta e maturati i primi approcci alla sessualità, ebbe ad innestarsi il processo di slatentizzazione).