(massima n. 1)
Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento cosģ compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalitą diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata ritenendo che, in materia di opposizione a cartella esattoriale, avesse effetti preclusivi linsussistenza di unintermediazione di manodopera ex art. 1 della l. n. 1369 del 1960 accertata in un giudizio relativo ad una diversa cartella esattoriale)