(massima n. 1)
Una volta che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravitā e permanenza dell'invaliditā, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacitā lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, deve avvenire con criteri equitativi, avere carattere satisfattivo e tenere conto della permanenza del danno patrimoniale.